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30/12/2025

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FIORI DI CANAPA DOPPIO STOP AI DIVIETI: Decideranno Corte di Giustizia EU e la Consulta.Fiori di canapa, doppio stop ai ...
08/12/2025

FIORI DI CANAPA DOPPIO STOP AI DIVIETI: Decideranno Corte di Giustizia EU e la Consulta.

Fiori di canapa, doppio stop ai divieti: il “decreto sicurezza” finisce anche davanti alla Consulta Costituzionale.
Dopo il rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia UE di fine Ottobre, il tribunale di Brindisi rimette alla corte costituzionale. Le associazioni: «Non si può punire l’inoffensivo».

Il tentativo del Governo di chiudere per legge la strada ai fiori di canapa industriale è finito davanti alle due massime Corti: a Lussemburgo e alla Consulta.

Da una parte, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE se i divieti italiani su foglie e infiorescenze di Cannabis sativa L. da varietà certificate e a basso THC siano compatibili con la libera circolazione delle merci e con la politica agricola comune.

Dall’altra, con un’ordinanza del 26 giugno 2025 il GIP di Brindisi ha sospeso un procedimento penale su un carico di canapa e ha rimesso alla Corte costituzionale l’art. 18 del DL 48/2025 (L. 80/2025), il cuore del cosiddetto “decreto sicurezza” in materia di infiorescenze di canapa.

Il giudice di Brindisi ritiene questa scelta costituzionalmente sospetta su tre fronti.

1°) il vizio formale. Il decreto sicurezza viene definito adottato «al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza» e l’art. 18 è inserito in un provvedimento “omnibus” sulla sicurezza, disomogeneo “per tabulas”, in contrasto con l’art. 77 della Costituzione.

2°) il vizio sostanziale. Trasformare in reato, “a presunzione”, qualsiasi condotta sulle infiorescenze di canapa industriale senza accertare un’efficacia drogante viene giudicato in conflitto con il principio di offensività: «punire l’inoffensivo non è costituzionalmente ammissibile».

3°) il profilo europeo. L’ordinanza parla di una misura che ha «effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni», potenzialmente in contrasto con l’art. 34 TFUE, perché la canapa industriale è una coltura agricola legittimamente scambiata nello spazio UE.

Il nodo centrale è chiaro: non può esserci reato penale se manca l’offensività, cioè se il prodotto NON è stupefacente.

Negli ultimi mesi, diversi giudici e anche alcuni Pubblici Ministeri hanno già archiviato denunce e disposto dissequestri quando i fiori di canapa analizzati erano privi di efficacia drogante, applicando in concreto il principio di offensività. Questo significa che non basta la mera presenza di infiorescenze di canapa botanica per configurare un reato: servono delle analisi di laboratorio per accertare, caso per caso, se la sostanza rinvenuta abbia davvero un effetto stupefacente. Se non lo è, non può esserci reato, né ai sensi della L. 242/2016 né – in una lettura costituzionalmente corretta – del DPR 309/1990.

Come reagisce il Governo ai chiari segnali che porteranno alla sospensione dell’art. 18 del Decreto sicurezza?

In primo luogo prova ad inserire un emendamento alla legge di bilancio, poi ritirato a causa di imbarazzi interni alla maggioranza, per normare il prodotto da fumo imponendo un accisa del 40% e poi lancia una serie di rappresaglie, mediante le forze dell’ordine, facendo sequestrare indiscriminatamente ed illegittimamente i fiori ed i derivati nei negozi e nelle aziende agricole di mezza Italia.

Sono gli ultimi disperati colpi di coda di un governo che, dall’angolo dove è stato rinchiuso, continua ad azzannare giovani imprenditori Italiani in nome della sua battaglia ideologica.

La canapa industriale è una filiera agricola che crea lavoro, investimenti e innovazione: merita certezza del diritto, non oscillazioni ideologiche.

«Si deve tornare al diritto, alla scienza e alla Costituzione, non alla presunzione».

Dopo anni di vessazioni e soprusi ai danni di piccoli agricoltori e commercianti, che hanno portato a centinaia di proce...
23/11/2025

Dopo anni di vessazioni e soprusi ai danni di piccoli agricoltori e commercianti, che hanno portato a centinaia di procedimenti penali risolti con piene assoluzione in quanto il fatto non sussisteva, finalmente i nostri commedianti hanno svelato il loro vero intento, ovvero:
Dimezzare i piccoli per poi normare e consegnare il settore ai propri amici.
Non siamo un paese siamo una vergogna !!!

16/10/2025

Da Palermo a Torino, i giudici bocciano l’approccio repressivo del governo: servono prove scientifiche, non arresti a vista. In assenza di prove sull’efficacia drogante, la canapa resta legale

09/10/2025
Giustizia è fatta !!!
10/09/2025

Giustizia è fatta !!!

Il foro trentino ha dichiarato inammissibile il ricorso di due aziende, ma nel farlo ha ammesso che gli operatori che coltivano legalmente possono continuare a farlo

LEGGE SULLA CANAPA DA DISAPPLICAREIl Decreto Sicurezza (art. 18) ha modificato pesantemente la legge n. 242 del 2016, ch...
26/06/2025

LEGGE SULLA CANAPA DA DISAPPLICARE

Il Decreto Sicurezza (art. 18) ha modificato pesantemente la legge n. 242 del 2016, che regolava la coltivazione della canapa industriale in Italia. Lo scopo dichiarato: evitare rischi per la sicurezza pubblica e stradale causati dal consumo di infiorescenze di cannabis. L’unica cosa consentita è usare le infiorescenze per la produzione di semi ma solo a livello industriale e con molti vincoli.

Nella giornata di ieri la suprema Corte di Cassazione ha diramato una relazione illustrativa (Relazione 33/2025, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione), cioè un documento di studio e analisi giuridica come strumento decisionale per i giudici e gli enti amministrativi. La Suprema Corte ha evidenziato problemi legali e costituzionali nell’applicazione del decreto di cui sopra.

PROBLEMI LEGALI E COSTITUZIONALI:

1. Incostituzionalità per violazione della libertà economica

La legge blocca un intero settore economico legale e regolato fino a ieri.

Migliaia di imprese e posti di lavoro sono a rischio, nonostante l’assenza di prove scientifiche che dimostrino effetti droganti per prodotti a basso THC.

2. Violazione del principio di “offensività”

Non si può punire penalmente qualcosa che non produce un danno concreto.

La legge presume automaticamente che le infiorescenze siano pericolose, senza valutarne i reali effetti.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO:

1. Libera circolazione delle merci

L’UE riconosce e incentiva la coltivazione di canapa con THC < 0,3%.

Impedire la vendita di questi prodotti in Italia viola le regole del mercato unico europeo (artt. 34 e 36 TFUE).

2. Proporzionalità e prove scientifiche

La Corte di Giustizia UE (caso Kanavape) ha detto chiaramente che non si può vietare un prodotto se non ci sono dati scientifici che dimostrano un reale rischio per la salute.

PUNTI CRITICI PRATICI, DANNI ECONOMICI E SOCIALI:

I semi (consentiti) si sviluppano dentro le infiorescenze (vietate), quindi come si fa a produrli legalmente?

Senza contratti o autorizzazioni chiari, anche chi coltiva per i semi rischia sanzioni.

Le forze dell’ordine possono interpretare qualsiasi detenzione come illegale.

Il settore vale 2 miliardi l’anno in Italia e occupa più di 20.000 persone.

L’80–90% del mercato riguarda proprio le infiorescenze, ora vietate.

I prodotti alternativi (semi, fibre) non bastano per sostenere le aziende.

CONCLUSIONI:

La Suprema Corte di Cassazione sottolinea che:

Il nuovo divieto ha un carattere ideologico e non basato su dati scientifici.

Potrebbe essere dichiarato incostituzionale e in contrasto con il diritto europeo.

Le sanzioni penali introdotte sono sproporzionate e ingiustificate per un prodotto non drogante.

La Cassazione, in questo documento, non prende una decisione vincolante né impone allo Stato di cambiare la legge ma analizza criticamente le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza sulla cannabis light.

Segnala i numerosi problemi costituzionali e di compatibilità europea evidenziando i rischi di incostituzionalità e le contraddizioni con Il diritto UE (libera circolazione delle merci, proporzionalità, principio di mutuo riconoscimento) e la nostra Costituzione (libertà economica, principio di offensività, affidamento del cittadino, legalità penale).

IN SINTESI:

Questa relazione è una forte critica tecnica e giuridica, che serve da guida e da monito per i giudici, i politici e gli operatori del settore dando grande fiducia a tutta la filiera canapicola;

Non obbliga lo Stato a modificare la legge, ma fornisce tutte le basi affinché:
• un giudice sollevi una questione di costituzionalità,
• un tribunale disapplichi la norma in contrasto con il diritto UE,
• il Parlamento decida di correggere la legge.

Tutte le motivazioni difensive delle associazioni di filiera sono state riportate dalla Suprema Corte lasciando intendere che questa grave ingiustizia, penalizzante in modo spropositato, verrà al più presto modificata o totalmente cancellata.

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